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Federalismo fiscale,
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di Claudio Tucci

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29 aprile 2009

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. Prevista una ricognizione degli interventi infrastrutturali da fare su porti, aeroporti, strade, rete fognaria, idrica, elettrica e trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione dovrà tener conto, tra l'altro, della valutazione della rete viaria, con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno, del deficit infrastrutturale e di sviluppo e delle carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio, specie in quelli di montagna.

Premi e sanzioni (articolo 17). Arriva un sistema che premia le amministrazioni più virtuose, anche dal punto di vista ambientale, e che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile. Per i cattivi amministratori, invece, strette di cinghia sui trasferimenti, divieto di assunzione di nuovo personale, fino ad arrivare alla più grave sanzione "politica" dell'ineleggibilità automatica per quei responsabili che avranno condotto l'ente amministrato in stato di dissesto finanziario.

Regime transitorio (articoli 20 e 21). Durerà 5 anni. Un decreto legislativo stabilirà quando cominceranno a decorrere. Alla legge statale, il compito di disciplinare la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Stabilito, poi, che, fino all'effettiva individuazione delle funzioni fondamentali, il fabbisogno di Comuni e Province venga finanziato assumendo che l'80% delle spese si riferisca alle funzioni fondamentali, mentre il residuo 20% alle altre funzioni. Nel processo di determinazione del fabbisogno standard di dovrà tener conto dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sotto dotati in termini di trasferimenti erariali. Individuato, poi, un elenco (transitorio) di funzioni e relativi servizi attribuite a Comuni e Province, suscettibili di essere rivisti attraverso accordi da concludere in sede di Conferenza unificata.

Regioni a statuto speciale (articoli 14 e 27). Concorreranno, assieme alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi comunitari, secondo criteri e modalità da definire secondo le norme di attuazione dei rispettivi statuti. Inoltre, saranno tavoli di confronto tra il Governo e ciascuna regione speciale a individuare linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore dei rispettivi statuti. Stabilito, poi, anche, che, in caso di attribuzioni (con legge statale ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione) di nuove forme e condizioni particolari di autonomia, si procederà, pure, all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie.

Roma capitale (articolo 24). Nasce come ente territoriale dotato di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria. Avrà funzioni più ampie di quelle attualmente in capo al Campidoglio, fissate con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina. Con un decreto legislativo, sentita Regione, Provincia e Comune, verrà disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale e prevista l'attribuzione di un patrimonio ad hoc assieme al trasferimento, gratuito, di beni appartenenti al patrimonio dello Stato e non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale.

Spese Regioni (articoli 7 e 10). Le Regioni finanzieranno le proprie spese, oltre che con le compartecipazioni al gettito delle imposte erariali (in via prioritaria a quello dell'Iva), con tre tipi di tributi: quelli propri derivati, istituiti e regolati da legge statale, con le aliquote riservate a valere sulle basi imponibili dei tributi statali e con i tributi propri, istituiti con legge regionale, ma solo su basi imponibili che non sono già assoggettate a imposizione erariale. Specificato che tali entrate non hanno vincolo di destinazione. Per la prima tipologia di tributi (e cioè, quelli propri derivati), le Regioni potranno modificare le aliquote (nei limiti massimi stabiliti dalla legge statale) e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto, anche, della normativa comunitaria. Invece, per le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali, le Regioni potranno introdurre variazioni percentuali delle aliquote addizionali e disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legge statale. Abolito, poi, il principio di territorialità nell'attribuzione del gettito dei tributi regionali istituiti con legge statale e la compartecipazione ai tributi erariali. Il nuovo principio di riferimento diventa l'articolo 119 della Costituzione, secondo cui comuni, province, città metropolitane e regioni dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali "riferibile al loro territorio". Bisognerà, quindi, tener conto, tra l'altro, della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio, del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione, e, per i tributi sui consumi, del luogo del consumo, che s'identifica, per i servizi, nel domicilio del soggetto fruitore finale. Per le materie di competenza regionale esclusiva e concorrente, prevista, poi, la cancellazione, dal bilancio statale, dei stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, e una riduzione delle aliquote dei tributi erariali, con conseguente aumento dei tributi propri derivati e dell'aliquota della compartecipazione all'Iva, destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'Irpef.

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29 aprile 2009
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